In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1).
Nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata i progetti per nuovi interventi, opere ed attività devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di compatibilità idrogeologica presentato dal Soggetto proponente l'intervento e sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente.
Nello stesso contesto, è risultato necessario disciplinare anche alcune situazioni di pericolosità non perimetrabili nella cartografia di Piano, precisamente, grotte carsiche ed altre cavità sotterranee e scarpate morfologiche oltre alla materia, ormai desueta, degli abitati ammessi a trasferimento e/o consolidamento ai sensi della L. 445/1908.
A questo che è il nucleo centrale delle Norme di Attuazione, la parte direttamente prescrittiva che costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte introduttiva e di inquadramento generale del Piano, contenuta nel Titolo I Disposizioni Generali, ed una parte conclusiva contenuta nel Titolo III Attuazione del Piano.
Vale sottolineare che l'attuazione del Piano si sostanzia nella realizzazione degli interventi strutturali, contemplati nel Programma degli Interventi, e nella applicazione delle misure non strutturali, contemplate nel Titolo II della stessa normativa.
Quanto alle possibile modifiche ed aggiornamenti da apportare al Piano viene fatto un distinguo tra correzioni formali e modifiche di allegati tecnici, da un lato, e vere e proprie Varianti del Piano, che comportano la variazione del numero, dei perimetri o delle classi di pericolosità di singole aree, dall'altro.
Se le prime sono formalizzate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino competente, le seconde, configurandosi quali Varianti richiedono lo stesso iter previsto per l'adozione e l'approvazione del Piano.
In due casi espressamente tipizzati nell'art. 24 delle Norme di Attuazione è possibile modificare la perimetrazione o la classe di pericolosità delle aree interessate attraverso una semplice delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino senza attivare la complessa procedura legislativamente prevista per l'approvazione del Piano.
- Aggiornamento Norme di Attuazione art. 15 co. 1 lettera K)
- Norme di attuazione (New)
- Relazione generale
- Relazione di sintesi
- Note interpretative (art. 20) [NEW]
- Circolare esplicativa competenze (07/06/2006)
- Circolare esplicativa competenze (26/10/2006)
- Circolare esplicativa scarpate morfologiche (11-04-2008)
- Circolare esplicativa (29/01/2010) - "Carico urbanistico; condoni edilizi; procedure VAS dei PRG; varianti"
- Circolare - Chiarimenti circolare Autorità di Bacino n. RA/44509 del 11-04-2008 (19-05-2015)
- Adozione prima variante parziale PAI
- Approvazione prima variante parziale PAI